Differenze tra prestazione contributiva e indennità di disoccupazione


Differenze tra prestazione contributiva e indennità di disoccupazione

Entrambi sono benefici del Servizio pubblico per l’impiego statale, ma mentre uno richiede un contributo minimo, l’altro richiede vulnerabilità economica.

Il Servizio Pubblico Statale per l’Impiego (SEPE) è responsabile della gestione sia delle indennità di disoccupazione che dei sussidi, basandosi sui contributi e sulle esigenze personali e familiari di coloro che hanno perso il lavoro. Tuttavia, quando si parla di questa forma di assistenza, sorgono dubbi sulla differenza tra i due e, soprattutto, su quando si può accedere a uno piuttosto che all’altro.

La principale differenza tra il sussidio e l’indennità di disoccupazione contributiva (conosciuta come “disoccupazione”) risiede nei contributi versati. Mentre per ottenere la disoccupazione è necessario aver versato i contributi per almeno 360 giorni nei 6 anni precedenti la situazione legale di disoccupazione, per accedere ai sussidi occorre aver esaurito la disoccupazione o, nel caso in cui non si abbia diritto a quest’ultima, aver versato contributi per almeno 90 giorni (nel caso di persone con familiari a carico) o 180 giorni (se non ci sono familiari a carico).

Un’altra grande differenza riguarda la necessità di dimostrare la mancanza di reddito per accedere ai sussidi di disoccupazione. A tal fine, il SEPE richiede che il reddito non superi il 75% del Salario Minimo Interprofessionale (SMI), che per il 2024, con l’aggiornamento recente, si attesta a 850,5 euro al mese. Questo implica che non tutti i disoccupati hanno diritto ai sussidi, ma solo coloro che dispongono di un reddito sufficiente.

Esistono anche altre differenze significative, tra cui l’importo e la durata dei benefici.

Differenze tra prestazione contributiva e indennità di disoccupazione nella durata

La durata della disoccupazione è stabilita in base ai contributi accumulati nei sei anni precedenti alla situazione legale di disoccupazione o al momento in cui è cessato l’obbligo di contribuzione, oppure, se applicabile, dalla data in cui è nato il diritto alla precedente indennità di disoccupazione.

Nella tabella seguente sono indicate le durate dei benefici di disoccupazione in base al numero di giorni contributivi:

  • Da 360 a 539 giorni di contribuzione: 120 giorni di beneficio.
  • Da 540 a 719 giorni di contribuzione: 180 giorni di beneficio.
  • Da 720 a 899 giorni di contribuzione: 240 giorni di beneficio.
  • Da 900 a 1079 giorni di contribuzione: 300 giorni di beneficio.
  • Da 1080 a 1259 giorni di contribuzione: 360 giorni di beneficio.
  • Da 1260 a 1439 giorni di contribuzione: 420 giorni di beneficio.
  • Da 1440 a 1619 giorni di contribuzione: 480 giorni di beneficio.
  • Da 1620 a 1799 giorni di contribuzione: 540 giorni di beneficio.
  • Da 1800 a 1979 giorni di contribuzione: 600 giorni di beneficio.
  • Da 1980 a 2159 giorni di contribuzione: 660 giorni di beneficio.
  • Da 2.160 giorni di contribuzione: 720 giorni di beneficio.

D’altra parte, pur essendo erogata in periodi di sei mesi, la durata totale dell’indennità di disoccupazione dipende dal tipo di sussidio al quale si ha accesso. Ad esempio, il sussidio per coloro che hanno più di 45 anni dura sei mesi, mentre l’assistenza familiare può protrarsi fino a 30 mesi. Per prolungare la durata, il beneficiario deve rinnovare il sussidio.

Nel caso in cui il richiedente sia un lavoratore a tempo indeterminato e discontinuo, la durata dell’indennità sarà ridotta al numero di mesi contributivi nell’anno precedente alla richiesta.

Al contrario, il sussidio per le persone di età superiore ai 52 anni ha una durata indeterminata fino a quando non trovano lavoro o raggiungono l’età pensionabile, ma ogni anno devono presentare una dichiarazione annuale dei redditi.

Differenze nell’importo del beneficio contributivo e del sussidio

L’importo dell’indennità di disoccupazione dipende dalla base normativa, che è calcolata come la media della base contributiva degli ultimi 180 giorni precedenti alla situazione di disoccupazione. Nei primi 180 giorni, l’importo sarà pari al 70% della base normativa, mentre a partire dal giorno 181 sarà pari al 60% di tale base. Tuttavia, esistono dei limiti che fungono da massimali e non sarà possibile percepire un importo inferiore o superiore a tali limiti.

Questi limiti si basano su una percentuale dell’IPREM (Indicatore del Reddito Pubblico a Effetti Multipli) maggiorata di un sesto e variano in base alla presenza di figli a carico.

Per il 2024, gli importi minimi sono i seguenti:

  • Senza figli: 560 euro al mese (corrispondente all’80% dell’IPREM maggiorato di un sesto).
  • Con uno o più figli: 749 euro al mese (corrispondente al 107% dell’IPREM maggiorato di un sesto).

Gli importi massimi per il 2024 sono invece:

  • Senza figli: 1.225 euro al mese (corrispondente al 175% dell’IPREM maggiorato di un sesto).
  • Con un figlio: 1.400 euro al mese (corrispondente al 200% dell’IPREM maggiorato di un sesto).
  • Con due o più figli: 1.575 euro al mese (corrispondente al 225% dell’IPREM maggiorato di un sesto).

Inoltre, l’importo delle indennità di disoccupazione è attualmente pari all’80% dell’IPREM, che ammonta a 480 euro al mese. Nel caso in cui l’ultimo contratto di lavoro fosse a tempo parziale, l’importo del sussidio sarà ridotto in proporzione alle ore lavorate.


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