Patente di guida italiana in Spagna


PatentePatente di guida italiana in Spagna: cosa fare

GLI UFFICI CONSOLARI DELLA U.E. NON SONO ABILITATI NÈ AL RILASCIO, NÈ AL RINNOVO DELLE PATENTI DI GUIDA ITALIANE

Il connazionale titolare di una patente di guida rilasciata in Italia che stabilisca la propria residenza in uno stato membro dell’Unione Europea e la cui patente sia prossima alla scadenza, deve rivolgersi per il rinnovo esclusivamente all’Autorità dello Stato stesso di residenza, il quale applicherà le porprie regole nazionali concernenti il periodo di validità, le categorie di guida, ecc.

Conversione e Rinnovo Patenti

Possiamo curare la pratica di conversione e rinnovo delle patente (Comunità Europea e non)

Ti seguiremo fino a quando non sarai in possesso della patente rilasciando fogli temporanei per guidare.

scriveteci   vi aiuteremo


Per le patenti già scadute leggere le avvertenze sotto riportate. I connazionali regolarmente residenti in Spagna da almeno sei mesi si devono rivolgere alla Jefatura Provincial de Tráfico della provincia di residenza, per convertire la patente di guida italiana con una spagnola (“canje”).

Tale conversione non è obbligatoria, ma sì consigliabile in quanto in caso di smarrimento o furto del documento i Consolati all’estero non possono rilasciare duplicati.

Per ulteriori informazioni sulle procedure da seguire si consiglia di visitare i seguenti siti:
·> Ministerio del Interior spagnolo
·> Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano, ufficio URP

I servizi aggiuntivi di seguito indicati, che vengono elargiti dal Consolato per la risoluzione di problemi di varia natura riguardanti la patente di guida italiana, sono riservati esclusivamente ai cittadini italiani regolarmente residenti nella Circoscrizione Consolare ed iscritti all’AIRE

Circoscrizione consolare Cancelleria Consolare dell’Ambasciata d’Italia:
informazioni sulla patente italiana di guida in Spagna.
Circoscrizione consolare Barcellona. Consolato Generale d’Italia:
informazioni sulla patente italiana di guida in Spagna.


Patenti di guida italiane Per guidare all’estero i cittadini italiani sono soggetti a regole differenti a seconda che si rechino, per periodi di breve soggiorno o per stabilirvi la propria residenza, in: Paesi appartenenti all’Unione Europea (Spagna) Per brevi periodi di soggiorno (inferiori a 6 mesi) in uno stato membro della UE è possibile circolare utilizzando la patente di guida italiana in quanto, in base alla Direttiva comunitaria n. 91/439/CEE del 29 luglio 1991, gli Stati membri riconoscono le patenti di guida rilasciate dalle rispettive Autorità

Nel caso in cui il cittadino stabilisce la residenza in un Paese dell’UE esistono tre possibilità:

  1.  convertire (attenzione: è una facoltà, non un obbligo) la patente di guida italiana in una equipollente del Paese di residenza
  2.  conservare la propria patente facendola riconoscere dalle Autorità dello Stato in cui risiedete;
  3.  conservare la patente originaria senza fare nulla.

In quest’ultimo caso si potrebbero però verificare inconvenienti o ritardi in sede di rilascio del duplicato per smarrimento, furto o distruzione del documento, essendo necessario richiedere notizie allo Stato che ha inizialmente rilasciato la patente.

La conversione consiste nel rilascio di una nuova patente mentre con il riconoscimento viene emesso un tagliando di convalida da applicare sulla medesima patente.

In entrambi i casi la patente deve essere in corso di validità.

E’ possibile rinnovare la propria patente italiana rivolgendosi esclusivamente alle Autorità locali (v. Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 30 del 21 maggio 1999).

I connazionali si devono dunque rivolgere alla Jefatura Provincial de Tráfico della provincia di residenza, per convertire la patente di guida italiana con una spagnola (il cosiddetto “canje”).

I servizi indicati di seguito, erogati dalla Cancelleria Consolare dell’Ambasciata d’Italia in Madrid per la risoluzione di problemi di varia natura riguardanti la patente italiana, sono riservati esclusivamente ai cittadini italiani regolarmente residenti nella Circoscrizione Consolare ed iscritti nell’Anagrafe Consolare di Madrid.

Patenti scadute o smarrite/rubate
Nel caso che la patente italiana sia scaduta, oppure a causa di smarrimento/furto della stessa ancora in corso di validità, il rilascio di una nuova patente nel territorio dell’Unione Europa è competenza esclusiva delle Autorità locali. In base alla direttiva europea 91/439 del 1991, la Jefatura de Tráfico spagnola può richiedere agli interessati un’attestato di “possesso di patente” rilasciato dalle Autorità competenti dello stato membro che ha rilasciato la patente iniziale (si consiglia di verificare direttamente con le Autorità spagnole). Sulla base di tale attestato, che deve essere presentato dal cittadino, l’Ambasciata potrà rilasciare una “Dichiarazione di possesso di patente”.

Pertanto, il connazionale regolarmente residente nella circoscrizione consolare ed iscritto AIRE deve presentare o inviare per posta alla Cancelleria Consolare:

  • copia della denuncia di smarrimento/furto
  • fotocopia della patente (se in possesso)
  • fotocopia di un documento d’identità
  • attestato di possesso di patente di guida in originale (non fotocopia), rilasciato dall’Ufficio della Motorizzazione Civile italiano, completo di tutti i dati del titolare, nonchè date di rilascio e scadenza della patente, categoria, ecc.
  • originale della ricevuta del versamento di Euro 34,00 (art. 66 della Tabella delle Tariffe Consolari) a favore di questa Ambasciata, da effettuare sul conto corrente presso la Banca BANESTO ·> cliccare qui per istruzioni relative ai pagamenti
  • busta pre-affrancata con l’indirizzo completo dell’interessato (“sobre franqueado” > si acquista negli uffici postali di “Correos” oppure dai tabaccai)

Per ulteriori informazioni sulle procedure da seguire si consiglia di visitare i seguenti siti: ·> SPAGNA – Ministerio del Interior ·> ITALIA – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti


 

Il pacchetto normativo voluto dalla Commissione Europea, al fine di garantire in concreto la libera circolazione dei cittadini sul territorio europeo, incrementare le misure di sicurezza stradale e contrastare la falsificazione o contraffazione di dati relativi a veicoli e conducenti, è stata emessa la Direttiva 2006/126. Tale Direttiva ha stabilito innanzitutto ilprincipio di validità di tutte le patenti di guida comunitarie  sull’intero territorio dell’Unione Europea ed introdotto alcune importanti novità come la sostituzione obbligatoria a partire dal 2013 delle patenti in formato cartaceo con patenti in formato tessera plastificata, per renderne più difficile la contraffazioni, o la standardizzazione dei criteri contenuti nelle medesime, per agevolare l’identificazione della categoria di patente e del conducente, o ancora la creazione di un sistema elettronico di scambio dati a livello europeo tra le varie amministrazioni nazionali per velocizzare eventuali verifiche.

La Direttiva (art. 7 paragrafo 2) ha inoltre stabilito, sempre a partire dal gennaio 2013,l’unificazione dei termini di validità della patente di guida per tutti i paesi della Comunità. Le patenti AM, A1, A2, A, B, B1 e BE (gruppo 1) rilasciate o rinnovate a partire da tale data avranno dai 10 a 15 anni di validità e le patenti C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E (gruppo 2) fino a 5 anni di validità. A riguardo la Direttiva (art. 2, comma 2) specifica anche che: “Allorché il titolare di una patente di guida nazionale in corso di validità sprovvista del periodo di validità amministrativa di cui all’articolo 7, paragrafo 2 acquisisce la sua residenza normale in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la patente di guida, lo Stato membro ospitante può applicare alla patente i periodi di validità amministrativa di cui al detto articolo rinnovando la patente di guida a partire da due anni dopo la data in cui il titolare ha acquisito la residenza normale nel suo territorio.”

Alla luce di tali disposizioni il Reale Decreto 818/2009, con il quale la Spagna ha recepito la Direttiva europea nel proprio ordinamento, prevede:

  1. la conversione (o “canje”) obbligatoria delle patenti di guida con validità indefinita o con periodi di validità superiori a 15 anni per gli autisti del gruppo 1 o superiori  a 5 anni per quelli del gruppo 2, entro due anni dalla data di ottenimento della residenza. Facciamo un esempio concreto: il cittadino italiano titolare di una patente di guida appartenente al gruppo 1 con una validità indefinita o superiore a 15 anni e con residenza legale in Spagna ottenuta il 6 giugno di 2014 dovrà rinnovare il suo permesso di guida a partire dal 6 giugno di 2016; la conversione consiste nel rilascio di una nuova patente spagnola recante i termini di validità europei.
  2. La conversione facoltativa delle patenti di guida con validità fino a 15 anni, per gli autisti del gruppo 1 oppure fino a 5 anni per quelli del gruppo 2. Facciamo un esempio concreto: il cittadino italiano residente in Spagna titolare di una patente di guida di categoria B con una validità di 10 anni non sarà obbligato ad effettuare alcuna conversione. Potrà farlo, qualora lo ritenga opportuno, rivolgendosi alla Jefatura Provincial de Tráfico della provincia di residenza oppure potrà conservare la patente italiana fino alla scadenza e sostituirla solo allora con la patente spagnola. Quali possono essere i vantaggi della conversione anticipata della patente? Diciamo che consistono sostanzialmente nell’evitare possibili inconvenienti o ritardi in sede di rilascio del duplicato per smarrimento, furto o distruzione, dovendo le autorità locali (nel caso in cui la patente smarrita, distrutta o rubata sia italiana) procedere alle opportune verifiche presso gli uffici amministrativi competenti in Italia prima di poter rilasciare un nuovo documento.

Per concludere va detto che si sono verificati casi in cui cittadini europei (italiani e non) residenti in Spagna, benché muniti di patente in corso di validità e non rientranti nelle categorie con obbligo di conversione, siano stati multati proprio per mancata conversione. Tali casi sono dovuti ad un’errata interpretazione ed applicazione della normativa vigente (sia della Direttiva europea che del Decreto attuativo della medesima) da parte delle autorità locali e sono chiaramente passibili di ricorso amministrativo.


Fonti:  http://www.comitesspagna.info/servizi-consolari-spagna/patente-di-guida-italiana-in-spagna-cosa-fare/  
http://www.consmadrid.esteri.it/Consolato_Madrid/Menu/La_Comunicazione/Domande_frequenti/Patenti.htm
www.dgt.es
directiva 2006/126/CE (19/01/2013)
Reale Decreto 818/2009
www.consmadrid.esteri.it


Testimonianze:
dopo aver fatto il nie ed avere una sicurezza della vostra permanenza non dimenticate di cambiare la patente di guida che qui si fa in mezz ora senza nessun scervellamento,basta andare a trafico e gestire personalmente il cambio dalla vecchia alla nuova con una minima spesa;oltre la patente a Trafico si possono gestire tutte le gestioni di motorizzazione immatricolazioni,passaggi di proprieta;il passaggio di proprieta e semplice ed immediato basta presentarsi con i documenti dell auto ed una autorizzazione del venditore con la copia del suo nie o dni se e spagnolo presentarsi in Leon y Castillo Agenzia Tributaria per la tassazione dell auto e portare la ricevuta a traffico in neppure una ora si fa tutto e con bassi costi  Quando arrivai qui mi stava scadendo la patente entro un anno e a farla nuova si rinnovo per 10 anni senza nesuna visita

 



https://www.dgt.es/nuestros-servicios/permisos-de-conducir/permisos-extranjeros-y-de-fuerzas-y-cuerpos-de-seguridad/permisos-validos-para-conducir-en-espana/

Oltre ai permessi rilasciati in Spagna dalla Direzione Generale del Traffico , sono validi per la guida nel nostro Paese:

  • Permessi di cittadini dell’Unione Europea e dello Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) La tua patente di guida sarà valida per guidare nel nostro paese finché è valida.
  • Permessi rilasciati in paesi terzi: solo le patenti di guida conformi all’articolo 21 del Regolamento generale sui conducenti saranno valide per la guida in Spagna. La validità dei permessi sarà subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
    • Che la patente di guida è in vigore.
    • Che il suo titolare abbia l’età richiesta in Spagna per ottenere un permesso spagnolo equivalente.
    • Che non sia trascorso un periodo massimo di sei mesi, conteggiato dalla data in cui il titolare acquisisce la sua residenza normale in Spagna.

Per la ennesima volta, copio qui la mail di risposta della Jefatura Provincial de Trafico de S.Cruz de Tenerife, dove si scrive che NON è richiesto di CONVERTIRE la patente italiana in spagnola fino alla sua data di scadenza. Spero così di aver chiuso definitivamente la questione.

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