Costituire una società a Tenerife
Prima cosa da fere è trovare un Assesor (commercialista) se volete aprire una ditta / società in questa prima fase sicuramente italiano è estremamente importante su tematiche fiscali capirsi bene, scriveteci a info@viveretenerife.com vi aiuteremo
Per dar vita ad una società limitata si dovrà avere un capitale sociale di 3006 euro mentre se si vuole puntare all’equivalente di una nostra SpA il capitale sociale dovrà essere di 60.000 euro minimo. Una volta deciso dovremo andare ad iscrivere la società presso il Registro Mercantile.
Ecco più nel dettaglio come riuscire a costituire una società a Tenerife:
- Prima dovremo ottenere il Certificato negativo di denominazione: ci consente di sapere se il nome della nostra società coincide con altre già iscritte
- Bisognerà aprire un apposito C/c nel quale si verseranno le quote del capitale sociale
- Una volta stabilito lo statuto sociale bisognerà notificarlo con scrittura pubblica dal notaio, integrando: Denominazione, oggetto, domicilio, CS e Partecipazioni, Organizzazione dell’Amm. della società
- Una volta ottenuta la scrittura, il notaio girerà tali dati al Registro e successivamente si dovrà procedere all’iscrizione al Registro delle imprese: certificato di denominazione, C/c della società, statuto sociale e scrittura pubblica ed infine la carta d’identità dei vari soci (a seconda del tipo di società che sceglieremo).
- Richiedere poi il CIF entro 30 giorni dalla costituzione Pagare l’imposta sulle transazioni patrimoniali e sugli atti giuridici documenti
- Iscrizione nel Registro del Commercio Insulare e la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale acquistando in tal modo la personalità giuridica.
- Ottenimento della tessera provvisoria CIF presso l’Agenzia Statale per l’Amministrazione Tributaria (AEAT) ed iscrizione alle imposte
- Iscrizione della scrittura pubblica di costituzione nel Registro Mercantile
Un procedimento abbastanza rapido che richiede circa un mese se ti sai muovere nei meandri della burocrazia. Per quanto riguarda il prelievo fiscale è decisamente migliore Le societá hanno una aliquota al 25% al momento che scende al 15% se assumi una persona. Dall’anno prossimo hanno annunciato nel disegno di legge un abbassamento al 20% quindi in controtendenza rispetto a quanto succede attualmente in europa dove hanno richiesto un aumento della pressione fiscale .
L’amministratore di una società è tenuto a pagare i contributi come lavoratore autonomo (salvo esistano già aperte altre posizioni contributive)
La SL – Sociedad de responsabilidad limitata
La società a responsabilità limitata di diritto spagnolo (SL) è disciplinata dalla “Ley 2/1995, de 23 de Marzo de Sociedades de Responsabilidad Limitada“.
Per definizione, anche nella SL spagnola i soci godono del beneficio della limitazione di responsabilità al solo capitale conferito.
Di conseguenza, dei debiti sociali risponde esclusivamente la società con tutto il suo patrimonio. La società si costituisce mediante atto pubblico, da iscrivere nel Registro Mercantil.
L’acquisto della personalità giuridica e la relativa opponibilità ai terzi decorrono, rispettivamente, dalla predetta iscrizione e dalla sua pubblicazione nel Boletín Oficial del Registro Mercantil.
L’atto costitutivo e lo statuto devono contenere le indicazioni obbligatoriamente previste dalla legge e possono includere le ulteriori pattuizioni riconducibili alla volontà dei soci, purché non in contrasto con le disposizioni imperative della normativa societaria.
La legge spagnola prevede le seguenti cause di nullità della società, alcune delle quali si differenziano da quelle previste nell’ordinamento italiano:
- incapacità di tutti i soci fondatori;
- effettiva mancanza di volontà, nell’atto costitutivo, di almeno due soci fondatori o, nel caso di società unipersonale, dell’unico socio;
- oggetto sociale illecito o contrario all’ordine pubblico;
- mancato versamento integrale del capitale sociale, che non può essere inferiore ad Euro 3.005,06;
- mancata definizione, nell’atto costitutivo o nello statuto, della denominazione sociale, dei conferimenti dei soci, dell’ammontare del capitale o dell’oggetto sociale.La sede legale (domicilio), da fissare dentro il territorio spagnolo, è collegata al possesso di requisiti sostanziali, dovendo coincidere con il luogo in cui si svolge effettivamente l’amministrazione/direzione dell’impresa o in cui si trova il principale stabilimento o luogo di esercizio dell’attività.D’altra parte, è considerata spagnola (e soggetta all’applicazione del relativo diritto) la SL che abbia il suo domicilio nel territorio iberico, a prescindere dal luogo in cui sia stata costituita.
In caso di conferimenti diversi dal denaro (beni mobili, immobili, diritti di credito, aziende), i soci rispondono solidalmente, per cinque anni, sia nei confronti della società che dei terzi, dell’effettività del valore attribuito, a meno che non siano stati oggetto di valutazione peritale.
Sono vietati i conferimenti d’opera o di servizi.
Tuttavia, gli statuti possono prevedere l’obbligo di prestazioni accessorie (non costituenti conferimento), gratuite o retribuite, soggette ad un particolare regime legale incidente sulla determinazione del compenso, sull’inadempimento, modificazione o estinzione delle stesse prestazioni e sulla trasferibilità delle relative partecipazioni sociali.
Il capitale sociale è diviso in quote (participaciones) di eguale valore, accumulabili e indivisibili, che possono formare oggetto di garanzie, comproprietà ed altri diritti reali, ma non essere incorporate in titoli negoziabili né denominate azioni.
Il versamento del capitale corrispondente alle quote sottoscritte determina l’acquisto della qualità di socio e dei seguenti diritti:
– al dividendo;
– alla partecipazione, rappresentanza e voto nelle assemblee;
– di opzione;
– di informazione;
– di attribuzione della quota risultante dalla liquidazione.
- La circolazione delle quote è soggetta al regime legale e a quello eventualmente risultante dagli statuti, a pena d’inefficacia degli atti di trasmissione nei confronti della società.Salva contraria disposizione statutaria, è libera la trasmissione inter vivos delle quote tra soci, in favore del coniuge, dell’ascendente o discendente del socio, così come quella in favore di società appartenente al medesimo gruppo.Negli altri casi, valgono i limiti e le cautele finalizzate a tutelare il gruppo dei soci diversi dal cedente e, in definitiva, la società.Regole particolari sono inoltre dedicate alla trasmissione mortis causa e a quella forzata (per ordine dell’autorità giudiziaria o amministrativa).Gli organi sociali sono: l’assemblea dei soci (Junta General) e gli amministratori(Administradores).L’assemblea decide sui seguenti oggetti:
- valutazione della gestione sociale, approvazione del bilancio annuale e destinazione del risultato;
- nomina degli amministratori, liquidatori e revisori dei conti, nonché esercizio dell’azione di responsabilità nei loro confronti;
- istruzioni/direttive agli amministratori sui temi della gestione;
- autorizzazione all’esercizio, da parte degli amministratori (in proprio o per conto terzi), di attività analoghe o riconducibili all’oggetto sociale;
- modificazioni statutarie;
- aumento e riduzione del capitale sociale;
- trasformazione, fusione, scissione e scioglimento della società;
- altre materie previste dalla legge o dagli statuti.L’assemblea è convocata mediante avviso pubblicato nel Boletín Oficial del Registro Mercantiled in uno dei quotidiani di maggior diffusione nel territorio municipale della sede sociale.Il socio in conflitto d’interessi rispetto all’oggetto della deliberazione non può esercitare il diritto di voto e, salvo quanto disposto negli statuti, ciascuna quota concede al suo titolare il diritto ad un voto.L’impugnazione delle delibere assembleari è regolata con rinvio alla “Ley de Sociedades Anónimas“.L’amministrazione della società, soggetta ad un regime di pubblicità, può essere affidata anche a non soci ed attuarsi nelle seguenti forme:
- amministratore unico;
- più amministratori, che agiscono congiuntamente o disgiuntamente;
- consiglio di amministrazione.La rappresentanza sociale spetta agli amministratori e si estende a tutti gli atti compresi nell’oggetto sociale.D’altra parte, la società rimane obbligata nei confronti dei terzi, che abbiano agito in buona fede e senza colpa grave, anche quando l’atto in questione non risulti compreso nell’oggetto sociale risultante dallo statuto pubblicato nel Registro Mercantil.Le problematiche inerenti alla responsabilità degli amministratori ed all’impugnazione delle delibere consiliari sono regolate con rinvio alla “Ley de Sociedades Anónimas“.La normativa spagnola consente anche la costituzione della SL unipersonale, tramite:
- iniziativa di un socio unico (persona fisica o giuridica);
- passaggio di proprietà di tutte le partecipazioni, da una pluralità di soci all’unico socio.Sono soggette a pubblicità e ad oneri di forma, rispettivamente:
- le vicende relative all’acquisto o perdita del carattere unipersonale e all’identità dell’unico socio;
- i contratti fra socio unico e società.Infine, al verificarsi della situazione di unipersonalità, l’unico socio è personalmente ed illimitatamente responsabile dei debiti sociali maturati nei sei mesi dall’evento, se non adempie i prescritti obblighi pubblicitari entro tale termine.
La SLNE – Società a responsabilità limitata semplificata
La SLNE è stata introdotta e disciplinata dalla “Ley 7/2003, de 1 de abril“ e presenta alcuni tratti distintivi rispetto alla SRL ordinaria, di seguito esposti.
Il primo elemento che caratterizza la SLNE attiene ai requisiti dei soci, i quali debbono essere esclusivamente persone fisiche.
Inoltre, al momento della costituzione i soci non possono superare il numero massimo di cinque (è anche prevista la SLNE unipersonale e la legge stabilisce le condizioni ed i limiti per l’acquisto ed il mantenimento della qualità di socio unico).
Dopo l’avvio, il numero di soci può essere incrementato unicamente tramite la cessione delle partecipazioni, il che non consente di ricorrere, per tale fine, allo strumento dell’aumento di capitale.
Per di più, è vietata la cessione in favore di persone giuridiche, la quale, se realizzata, comporta l’obbligo di trasferimento delle relative partecipazioni a persone fisiche entro tre mesi.
Sembra allora evidente la ratio legis, che risiede nella volontà di facilitare gli investimenti per la creazione di nuove imprese caratterizzate dalla ridotta base sociale e da una struttura organizzativo- gestionale snella.
I predetti limiti sui requisiti dei soci e sulla cessione, appaiono infatti preordinati ad evitare di radunare e coinvolgere un rilevante numero di soci, almeno nella fase operativa iniziale, diminuendo il rischio di gestire relazioni sociali complesse.
D’altra parte, se la realizzazione di un progetto imprenditoriale richiede strutture, capacità e mezzi di diversa portata, i soci possono ricorrere alla SRL ordinaria o ad altre forme societarie, con i relativi vantaggi ed oneri.
La denominazione sociale è formata dal nome e cognome di uno dei soci, seguito da un codice alfanumerico assegnato d’ufficio e dall’indicazione “Sociedad Limitada Nueva Empresa”.
In caso di perdita della condizione di socio, da parte di chi figura nella denominazione, questa e lo statuto devono essere modificati con l’inserimento dei dati inerenti ad altro socio.
E’ importante rilevare come siffatta denominazione sia necessaria solo al momento della costituzione e al fine di snellire l’iter burocratico di creazione-registrazione.
In seguito, è possibile cambiarla senza tener conto dei predetti requisiti (ad esempio, introducendo una denominazione di fantasia), anche gratuitamente e tramite procedure on line.
Il capitale minimo è di Euro 3.012,00 ed il massimo di 120.202,00, da versare unicamente in denaro.
L’aumento del capitale oltre il limite massimo comporta la perdita della qualifica di SLNE e la continuazione delle attività in forma di SRL o la trasformazione in altro tipo societario.
L’oggetto sociale può essere ampiamente e genericamente definito con rinvio alle categorie/settori economici elencati dalla legge, ferma restando la facoltà dei soci di dettagliarlo secondo le loro esigenze.
In tal modo, si consente una maggiore flessibilità nell’individuazione e realizzazione delle attività d’impresa, evitando al contempo la necessità di modificare frequentemente gli statuti.
Al fine di sveltire le pratiche amministrative inerenti alla costituzione della società, in ogni caso contraddistinte da tempi celeri, i soci fondatori possono utilizzare un modello di statuto predisposto dal legislatore (estatuto social orientativo).
Quanto al funzionamento degli organi sociali, si evidenzia che l’assemblea della SLNE può essere convocata anche tramite posta certificata (con avviso di ricevimento) o posta elettronica (con invio adeguatamente verificato).
In questi casi, si è dispensati dalla pubblicazione della convocazione nel Boletín Oficial del Registro Mercantil e in uno dei quotidiani di maggior diffusione locale.
Gli amministratori debbono essere necessariamente soci e ad essi spetta la rappresentanza sociale.
Tuttavia, nel caso siano più di uno, occorre scegliere (nello statuto) una delle seguenti modalità per il valido esercizio del potere rappresentativo:
- manifestazione da parte di un qualunque amministratore (representación solidaria)
- manifestazione da parte di due amministratori qualunque (representación mancomunada).
E’importante notare come il legislatore spagnolo compensi le limitazioni insite nel ricorso alla forma societaria della SLNE, concedendo agli investitori alcuni rilevanti vantaggi.
Anzitutto, è prevista la facoltà di adottare sistemi contabili adatti alla realtà delle microimprese, utilizzando, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di legge:
- un sistema semplificato di gestione della contabilità;
- un modello semplificato di presentazione dei conti annuali.Inoltre, la SLNE gode di importanti benefici fiscali, che agevolano la redditività degli investimenti (soprattutto in fase di start up) e si concretano nel differimento, esenzione o rateizzazione di varie imposte, talvolta senza che sia necessario l’apporto di garanzie.
Società di persone
Società in nome collettivo (Sociedad Colectiva – S.C.): Il capitale é costituito da quanto apporta ciascun socio: non é richiesto un capitale minimo. E’ una forma giuridica a spiccato carattere personale data la responsabilità illimitata dei soci: la condizione di socio non può essere trasmessa senza il consenso degli altri. La legislazione di riferimento è: Código de Comercio artt. 125-144; Regolamento del Registro Mercantil art. 178.
Società in accomandita (Sociedad Comanditaria – S. Com): Il capitale é costituito da quanto apporta ciascun socio: non é richiesto un capitale minimo per la costituzione societaria. E’ una forma giuridica a spiccato carattere personale data la responsabilità illimitata dei soci: la condizione di socio non può essere trasmessa senza il consenso degli altri. I soci accomandatari (colectivos) sono soggetti alle medesime obbligazioni dei soci della Società Collettiva.