Riforma fiscale internazionale in Italia e l’impatto sulla residenza fiscale, chi viene considerato fiscalmente residente all’estero dall’Italia?
RESIDENZA FISCALE ESTERARESIDENZA FISCALE PERSONE GIURIDICHE
l’Italia considera residente fiscale all’estero un individuo che soddisfa i seguenti requisiti:
Ha un’iscrizione nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) per un periodo di più di 183 giorni.
Non ha la sede principale delle sue attività o interessi in Italia.
Non ha la dimora abituale in Italia.
È importante sottolineare che la mera registrazione nell’AIRE e il soddisfacimento dei requisiti formali non sono sufficienti per essere considerati residenti all’estero. L’elemento sostanziale del centro degli interessi, cioè la reale connessione dell’individuo con un altro paese, ha un ruolo significativo nella determinazione della residenza fiscale.
“2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno il domicilio o la residenza nel territorio dello Stato ovvero che sono ivi presenti. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.”
- Il concetto di “DOMICILIO” è stato ridefinito rispetto a quello civilistico, assumendo un carattere “SOSTANZIALE”. Questa modifica è in linea con l’orientamento di molta giurisprudenza in materia, che pone maggiore enfasi sulle relazioni personali e familiari del contribuente. Nota rilevante è che l’aspetto patrimoniale ed economico, precedentemente considerato nella definizione di “sede di affari principali e interessi,” non è menzionato nel nuovo testo. Tuttavia, è interessante notare che nella valutazione della residenza fiscale di un individuo, sembra che non siano esclusi completamente gli aspetti economici e patrimoniali. È probabile che vengano ancora presi in considerazione tutti gli elementi, come già accade nelle pronunce giurisprudenziali consolidate nel tempo.
- La nuova normativa impone che la presenza nel territorio per la maggior parte del periodo d’imposta sia considerata anche per le frazioni di giorno. Di conseguenza, il conteggio dei giorni di presenza fisica in Italia diventa più rigoroso. Le frazioni di giorno sono ora conteggiate come presenza fisica in Italia, il che impone una maggiore attenzione nella gestione del periodo di permanenza all’estero.
- Nella nuova normativa è stato introdotto il termine “salvo prova contraria.” Questo significa che si presume residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente, ma questa presunzione può essere confutata se l’individuo fornisce prove concrete e certe della sua effettiva residenza stabile in un paese diverso dall’Italia. Questo rappresenta un cambiamento rispetto al concetto di presunzione assoluta per coloro che rimanevano iscritti all’anagrafe di un comune italiano. Sarà interessante vedere come queste nuove disposizioni verranno interpretate e applicate nei casi pratici.
Riforma fiscale internazionale in Italia e l’impatto sulla residenza fiscale
RESIDENZA FISCALE PERSONE GIURIDICHE
Il comunicato del Consiglio dei Ministri afferma quanto segue:
Per quanto riguarda la residenza delle persone giuridiche, si eliminano i riferimenti al criterio dell’ “oggetto principale,” che ha causato controversie e rischi di doppia imposizione, e al criterio della sede dell’amministrazione. La residenza delle società ed enti è ora basata su tre criteri alternativi, ciascuno in grado di costituire individualmente il legame fiscale delle persone giuridiche:
- Il criterio della “sede legale,” di natura formale, che rappresenta un elemento di continuità rispetto alla normativa vigente prima della riforma.
- Il criterio della “sede di direzione effettiva.”
- Il criterio della “gestione ordinaria in via principale,” che presentano aspetti innovativi e hanno un carattere sostanziale. Questi criteri riguardano, rispettivamente, il luogo in cui vengono prese le decisioni strategiche e dove effettivamente si svolgono le attività di gestione della società o ente.
Anche in questa situazione, la nuova formulazione della residenza fiscale delle società si basa sulla presenza, per la maggior parte del periodo di imposta, della sede legale o della sede di direzione effettiva, anziché sulla sede dell’amministrazione o della gestione ordinaria in via principale o sull’oggetto sociale. Questo approccio pone un’enfasi significativa sugli aspetti di natura sostanziale, in linea con pronunce giurisprudenziali precedenti.
Sarà cruciale, oltre all’aspetto formale della sede legale, considerare il luogo in cui la società è effettivamente diretta, dove si svolgono le attività operative e dove vengono prese decisioni rilevanti. Sarà interessante osservare come la proposta di riforma fiscale evolverà e se ci saranno modifiche o ulteriori chiarimenti in merito a questi criteri.