Anagrafe Italiani residenti all’estero (A.I.R.E.)


L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero. L’iscrizione all’A.I.R.E. non comporta spese ed è un diritto-dovere del cittadino (è un obbligo di legge art. 6 legge 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di vantaggi e servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio:

  • la possibilità di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza, e per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.;
  • la possibilità di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché certificazioni;
  • la possibilità di rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra U.E.; per i dettagli consultate la sezione Patente di guida).
  • Evitare di pagare le tasse sia in Spagna che in Italia !!
  • la possibilità di chiedere il rimborso IVA sulle merci acquistate in Italia
  • Eventuali aiuti economici / sussidi dal consolato in caso di indigenza

Svantaggi

  • Perdita diritto all’assistenza sanitaria in Italia (escluse le urgenze)

Devono iscriversi all’A.I.R.E.:

  • i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi;
  • quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successiva acquisizione della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.

Per chi ha figli in età scolare è consigliabile l’iscrizione all’AIRE.
Chi risulta ancora residente in Italia, ma non iscrive i figli a scuola ( dell’obbligo) potrebbe essere denunciato.

Multe fino a 1.000 euro per ogni anno di omessa iscrizione all’AIRE

Non devono iscriversi all’A.I.R.E.:

  • le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
  • i lavoratori stagionali;
  • i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
  • i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.

Come ci si iscrive?

E’ una procedura semplice e senza costi, si effettua OnLine tramite il portale https://serviziconsolari.esteri.it/ScoFE/index.sco

L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione resa dall’interessato all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.

Alla richiesta (si fa tutto OnLine) va allegata: documentazione che provi l’effettiva residenza nella circoscrizione consolare (NIE Verde, empadronamiento  copia del documento d’identità del richiedente.

L’iscrizione può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare sia venuto a conoscenza.

Quando sono iscritto?

La domanda non comporta l’iscrizione automatica, è necessario consultare il portale per vedere gli stadi di avanzamento della richiesta

i tempi sono normalmente di qualche mese, se la procedura non avanza è necessario chiedere informazioni al proprio comune di ex residenza in Italia

L’aggiornamento dell’A.I.R.E. dipende dal cittadino.
L’interessato deve tempestivamente comunicare all’ufficio consolare: – il trasferimento della propria residenza o abitazione; – le modifiche dello stato civile anche per l’eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.); – il rientro definitivo in Italia; – la perdita della cittadinanza italiana.

Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni.

È importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo attenendosi alle norme postali del Paese di residenza.

La cancellazione dall’A.I.R.E. avviene:

  • per iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall’estero o rimpatrio;
  • per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
  • per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;
  • per perdita della cittadinanza italiana;

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