In caso di mancata iscrizione all’AIRE, il trasferimento all’estero non rileva ai fini fiscali e si considera soggetto passivo d’imposta il contribuente iscritto per la maggior parte dell’anno nell’anagrafe dei residenti. A chiarirlo è la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 1355/2022.
L’iscrizione all’anagrafe dei residenti per la maggior parte del periodo d’imposta determina la presunzione assoluta di residenza fiscale in Italia del contribuente che si considera, pertanto, soggetto passivo d’imposta.
Essendo l’iscrizione anagrafica preclusiva di ogni ulteriore accertamento, il trasferimento della residenza all’estero non rileva fino a quando non risulti la cancellazione dall’anagrafe di un Comune italiano e la contestuale iscrizione all’AIRE.
Queste le conclusioni contenute nell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 1355 del 18 gennaio 2022.
In tema di residenza fiscale delle persone fisiche l’art. 2 comma 2 del TUIR stabilisce che ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.
La norma individua, quindi, come requisiti per fissare la residenza fiscale nello Stato, tre presupposti, indicati in via del tutto alternativa: il primo di natura formale, rappresentato dall’iscrizione nelle anagrafi delle popolazioni residenti e gli altri due, di natura fattuale, costituiti dalla residenza o dal domicilio nello Stato come declinati ai sensi del codice civile.
Fonte: https://www.informazionefiscale.it/Mancata-iscrizione-AIRE-trasferimento-estero-residenza-fiscale