Tasse sul reddito degli Immobili


Tasse

Tasse sul reddito degli Immobili

L’affitto di beni immobili è soggetto all’imposta indiretta dell’IGIC e il contribuente deve trattenere il 19% dell’affitto totale a titolo di acconto dell’imposta sul reddito o dell’imposta sulle società. 

L’unica eccezione è l’affitto di una casa quando è per la residenza abituale di una persona fisica.
In questo caso è esente sia dal pagamento dell’imposta indiretta della CIG sia dal subire ritenute.

Se una persona fisica o società o un soggetto nella propria attività imprenditoriale affitta un’abitazione ad uso casa vacanze, deve emettere fattura presso l’IGIC al 7% e trattenere la ritenuta del 19%.

Le rendite saranno classificate come rendite in conto capitale immobiliare e avranno gli stessi requisiti dell’affitto di una residenza abituale con le seguenti eccezioni:

  1. sono tassati come abbiamo già detto nell’IGIC al 7%
  2. non godere della riduzione del 60% dell’utile netto

Le spese deducibili sono calcolate allo stesso modo e devono essere ripartite solo per i giorni occupati nella casa vacanze.

Se siamo soggetti a IGIC, le spese saranno registrate senza IGIC.

I giorni non occupati devono essere tassati con l’imputazione secondo il valore catastale.

Tassazione dei non residenti

L’aliquota fiscale applicabile è del 19% per i cittadini dell’UE, dell’Islanda e della Norvegia e del 24% per i cittadini del resto del mondo.

I non residenti residenti in altri Paesi non possono dedurre le spese sostenute per ottenere il reddito netto.

E anche l’uno e l’altro devono pagare le tasse per il reddito generato dai giorni non affittati in una dichiarazione annuale.

Tali redditi si dichiarano attraverso il modelo 210 il quale, a seconda del risultato, deve essere presentato entro i seguenti termini:

–       entro i primi 20 giorni dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio se risultano importi da pagare;

–       dal 1 al 20 gennaio per autoliquidazioni con quota zero;

–       dal 1 febbraio ed entro il termine di 4 anni, per autoliquidazioni a credito.

Anche per i redditi immobiliari derivanti da immobili destinati ad uso proprio l’aliquota è del 19%, ma in questo caso il reddito considerato è la quantità risultante dall’applicazione al valore catastale del coefficiente corrispondente:

–       1,1% per gli immobili il cui valore catastale sia stato rivisto, modificato o entrato in vigore nel periodo d’imposta o nei 10  periodi d’imposta precedenti.

–       2% per il resto degli immobili.

In questo caso la dichiarazione si presenta ugualmente attraverso il modello 210, ma entro il 31 dicembre dell’anno successivo.

Per qualunque dubbio, consulenza, indagine sull’immobile che vorresti acquistare contattaci, ti aiuteremo