Tasse sul reddito degli Immobili
L’affitto di beni immobili è soggetto all’imposta indiretta dell’IGIC e il contribuente deve trattenere il 19% dell’affitto totale a titolo di acconto dell’imposta sul reddito o dell’imposta sulle società.
L’unica eccezione è l’affitto di una casa quando è per la residenza abituale di una persona fisica.
In questo caso è esente sia dal pagamento dell’imposta indiretta della CIG sia dal subire ritenute.
Se una persona fisica o società o un soggetto nella propria attività imprenditoriale affitta un’abitazione ad uso casa vacanze, deve emettere fattura presso l’IGIC al 7% e trattenere la ritenuta del 19%.
Le rendite saranno classificate come rendite in conto capitale immobiliare e avranno gli stessi requisiti dell’affitto di una residenza abituale con le seguenti eccezioni:
- sono tassati come abbiamo già detto nell’IGIC al 7%
- non godere della riduzione del 60% dell’utile netto
Le spese deducibili sono calcolate allo stesso modo e devono essere ripartite solo per i giorni occupati nella casa vacanze.
Se siamo soggetti a IGIC, le spese saranno registrate senza IGIC.
I giorni non occupati devono essere tassati con l’imputazione secondo il valore catastale.
Tassazione dei non residenti
L’aliquota fiscale applicabile è del 19% per i cittadini dell’UE, dell’Islanda e della Norvegia e del 24% per i cittadini del resto del mondo.
I non residenti residenti in altri Paesi non possono dedurre le spese sostenute per ottenere il reddito netto.
E anche l’uno e l’altro devono pagare le tasse per il reddito generato dai giorni non affittati in una dichiarazione annuale.
Tali redditi si dichiarano attraverso il modelo 210 il quale, a seconda del risultato, deve essere presentato entro i seguenti termini:
– entro i primi 20 giorni dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio se risultano importi da pagare;
– dal 1 al 20 gennaio per autoliquidazioni con quota zero;
– dal 1 febbraio ed entro il termine di 4 anni, per autoliquidazioni a credito.
Anche per i redditi immobiliari derivanti da immobili destinati ad uso proprio l’aliquota è del 19%, ma in questo caso il reddito considerato è la quantità risultante dall’applicazione al valore catastale del coefficiente corrispondente:
– 1,1% per gli immobili il cui valore catastale sia stato rivisto, modificato o entrato in vigore nel periodo d’imposta o nei 10 periodi d’imposta precedenti.
– 2% per il resto degli immobili.
In questo caso la dichiarazione si presenta ugualmente attraverso il modello 210, ma entro il 31 dicembre dell’anno successivo.
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