Effettiva residenza a Tenerife per il fisco italiano – Esterovestizione
Il fisco Italiano considera realmente un determinato soggetto residente all’estero al verificarsi di queste condizioni:
È iscritto nell’anagrafe della popolazione residente del paese estero ed iscritto all’AIRE
Ha il domicilio nel territorio dello Stato estero. Domicilio definito come la sede principale degli affari e interessi
Mantiene la residenza nel territorio dello Stato. Residenza identificabile come la dimora abituale del soggetto per almeno 183 giorni all’anno
Quella nell’AIRE costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente per essere considerati non residenti. Dovendo comunque farsi riferimento all’articolo 43 del codice civile, che definisce il domicilio di una persona come il luogo in cui essa ha stabilito la sede dei suoi affari e interessi e la residenza come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Tali nozioni sono alternativamente rilevanti, nel senso che, per stabilire la residenza fiscale, è sufficiente la ricorrenza di una soltanto di esse
Un accertamento che riporta la residenza fiscale del contribuente in Italia comporterà sia la riderteminazione del reddito del contribuente sia il suo assoggettamento alla disciplina di monitoraggio fiscale. Questa situazione chiamata “esterovestizione personale”, cioè la riqualificazione della residenza fiscale della persona fisica, potrebbe determinare profili penali tributari. Bisogna fare riferimento alle disposizioni sancite dall’art. 5 D.Lgs. n.74/00 rubricato “omessa dichiarazione”. Sulla base di questa disposizione è punito con la reclusione da 2 a 5 anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte. Si verifiva questa fattispecie quando l’imposta evasa è superiore ai 50 mila euro annui. Non sono calcolati per il reato tributario gli interessi dell’Agenzia delle Entrate.
Anche la Cassazione è intervenuta sul tema sentenziando che l’iscrizione all’AIRE non è sufficiente per dimostrare la reale residenza all’estero,
per contro il non esserlo è senza dubbio più grave: In caso di mancata iscrizione all’AIRE, il trasferimento all’estero non rileva ai fini fiscali e si considera soggetto passivo d’imposta il contribuente iscritto per la maggior parte dell’anno nell’anagrafe dei residenti. A chiarirlo è la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 1355/2022.
Nella Sentenza n.13114 del 21 marzo 2018 la Suprema Corte ha dichiarato: “L’iscrizione nell’anagrafe dei soggetti residenti in altro Stato non è elemento determinante per escluderne la residenza fiscale in Italia. Questo allorché si tratti di un soggetto che abbia nel territorio dello Stato la sua dimora abituale ovvero il proprio domicilio, inteso come sede principale dei propri affari ed interessi economici, così come anche delle proprie relazioni personali, dovendo il carattere soggettivo ed elettivo della scelta dell’interessato essere a tal fine contemperato con le esigenze di tutela dell’affidamento dei terzi”.
Le situazioni che potrebbero destare sospetti per l’Agenzia delle Entrate sono:
residenza in Italia del nucleo familiare dell’espatriato;
utenze attive in Italia:
movimenti di capitali da e verso l’estero
titolarità di P. Iva attiva
titolarità di cariche sociali attive
partecipazione in società residenti
versamento contributi a collaboratori domestici
certificazione Unica