Ley de vivienda: Agevolazioni fiscali nel ridurre l’affitto di una casa


La nuova legge sulla casa prevede nei suoi articoli agevolazioni fiscali per i proprietari che abbassano l’affitto ai loro inquilini . La norma prevede anche l’obbligo che il pagamento dell’affitto avvenga “tramite mezzi elettronici “

Le detrazioni fiscali per i proprietari possono arrivare fino al 90% che abbassano l’affitto

Dopo l’iter parlamentare della legge sulla casa e la sua successiva pubblicazione in BOE, un nuovo sistema di detrazioni fiscali per i proprietari che riducono l’affitto ai loro inquilini con aiuti che possono arrivare fino al 90 per cento nell’imposta sul reddito delle persone fisiche così come altre imposte sull’imposta sulle società , sul reddito dei non residenti e sul patrimonio. 

Pertanto, nell’affitto di immobili per l’edilizia abitativa, il rendimento netto positivo sarà ridotto:

Nei casi di abitazione situata in zona stressata in cui il proprietario riduca il canone di oltre il 5 per cento rispetto all’ultimo canone del precedente contratto di locazione della stessa abitazione, una volta applicata, ove applicabile, la clausola di aggiornamento annuale del precedente contratto la riduzione sarà del 90%

Per il resto dei casi sono previste anche altre detrazioni fiscali che saranno in vigore almeno nel triennio delle aree stressate. 

  • Sconto del 70% nei seguenti casi :
  • Che il contribuente avesse affittato la casa per la prima volta , a condizione che si trovasse in una zona di mercato residenziale stressata e l’inquilino avesse un’età compresa tra i 18 ei 35 anni. 
  • Quando vi sono più inquilini della stessa abitazione , tale riduzione sarà applicata alla parte del reddito netto che corrisponde proporzionalmente agli inquilini in possesso dei requisiti di cui alla presente lettera.
  • Quando il locatario è una Pubblica Amministrazione o un ente senza scopo di lucro a cui si applica il regime speciale disciplinato dal Titolo II della Legge 49/2002, del 23 dicembre, sul regime fiscale degli enti senza scopo di lucro e gli incentivi fiscali per il patronato, che assegna l’alloggio a affitto sociale con un reddito mensile inferiore a quello stabilito nel programma di aiuto all’affitto del piano casa statale, ovvero all’alloggio per persone in situazione di vulnerabilità economica di cui alla legge 19/2021, del 20 dicembre, che stabilisce il reddito minimo vitale , ovvero quando l’abitazione è coperta da un programma di edilizia residenziale pubblica o di qualificazione in forza del quale l’Amministrazione competente stabilisce un limite al reddito da locazione.
  • Sconto del 60% che verrà applicato ai proprietari che non rientrano nelle sezioni precedenti e che, comunque, avevano subito un intervento riabilitativo due anni prima della data del contratto di locazione.
  • Sconto del 50% per il resto dei casi. 

Tali riduzioni saranno applicabili solo alle rendite nette positive che siano state calcolate dal contribuente in autovalutazione presentata prima che sia stata avviata una procedura di verifica dei dati, di verifica ristretta o ispettiva che abbia tra le sue finalità la verifica di tali dichiarazioni.

In nessun caso le riduzioni saranno applicabili rispetto alla parte di reddito netto positivo derivante da redditi non inclusi o da oneri indebitamente detratti nell’autocertificazione del contribuente e che risultino regolarizzati in una delle procedure di cui al comma precedente , anche quando tali circostanze siano state dichiarate o accettate dal contribuente nel corso del procedimento. Le riduzioni non saranno applicabili neppure in relazione a quei contratti di locazione che non rispettino le disposizioni del comma 6 dell’articolo 17 della Legge sulle Locazioni Urbane.

I prezzi degli affitti possono aumentare legalmente fino al 10%

Nonostante la norma blocchi gli incrementi dei canoni nelle zone a stress del mercato residenziale, impedendo che quelli fissati nel quinquennio precedente siano più alti e dopo aver applicato i canoni corrispondenti all’ultimo contratto di locazione per residenza abituale che era in vigore negli ultimi cinque anni e dopo l’applicazione delle eventuali clausole di aggiornamento del canone annuo, la verità è che stabiliscono diverse eccezioni che consentono aumenti fino al 10 per cento dell’aumento del canone. questo accadrà quando:

  • La casa sarebbe stata oggetto di un intervento di risanamento che si sarebbe concluso nei due anni precedenti la data di sottoscrizione del nuovo contratto di locazione.
  • Abitazioni che nei due anni antecedenti la data di sottoscrizione del nuovo contratto di locazione, sono stati completati interventi di riabilitazione o miglioramento dell’abitazione, nei quali è stato accreditato un risparmio di energia primaria non rinnovabile del 30 per cento, attraverso due distinte certificati di efficienza dell’abitazione, uno successivo all’azione ed uno precedente che fossero stati registrati al massimo due anni prima della data del suddetto atto.
  • Abitazioni che nei due anni antecedenti la data di sottoscrizione del nuovo contratto di locazione sono state completate azioni di miglioramento dell’accessibilità , debitamente accreditate.
  • Quando il contratto di locazione è firmato per un periodo di dieci o più anni , o è stabilito un diritto di proroga che il locatario può accettare volontariamente, che gli consente di prorogare facoltativamente il contratto agli stessi termini e condizioni per un periodo di tempo. dieci o più anni.

Tali aumenti dei canoni non possono essere applicati dai grandi proprietari di abitazioni nelle zone classificate come stressate e nelle quali l’aggiornamento dei canoni è aggiornato secondo il sistema dell’indice dei prezzi di riferimento.

Questa limitazione si applica anche alle abitazioni situate in un’area di mercato residenziale stressata per le quali negli ultimi cinque anni non è stato in vigore alcun contratto di locazione corrente.

Infine, la legge sulla casa prevede anche l’obbligo per gli inquilini di sostenere i costi di gestione immobiliare e la formalizzazione del contratto . La possibilità di includere nel contratto l’obbligo dei proprietari di sostenere le spese generali per l’adeguata manutenzione dell’immobile, i suoi servizi, le tasse, gli oneri e le responsabilità che non sono suscettibili di individuazione e che corrispondono alla casa affittata o ai suoi accessori . Il contratto deve determinare l’importo annuo di tali spese alla data del contratto.


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