La Previdenza Sociale ha modificato il protocollo nei casi di invalidità temporanea dei lavoratori. Come approvato dal Governo nell’ultimo Consiglio dei Ministri del 2022, a partire dal 1° aprile 2023 i dipendenti che usufruiscono del congedo medico non dovranno più inviare alla propria azienda il referto medico e la relativa documentazione. Sarà invece l’amministrazione stessa a provvedere all’invio telematico di tutta la documentazione necessaria.
In precedenza, un dipendente che era temporaneamente inabile al lavoro aveva tre giorni dal momento in cui il medico lo rilasciava per sporgere denuncia presso la propria azienda. Ciò ha influito sul fatto che la tardiva presentazione dei documenti è motivo di sanzioni da parte della direzione, fino al licenziamento compreso.
Dopo l’entrata in vigore del nuovo regolamento, durante la visita medica, il dipendente riceverà solo una copia del congedo per malattia . Il Servizio Sanitario Pubblico, la mutua o la società collaboratrice invia all’INSS i dati contenuti nelle segnalazioni.
L’idea è di eliminare burocrazie e procedure per i dipendenti e che d’ora in poi l’amministrazione stessa si faccia carico di queste procedure attraverso canali telematici e automatizzati.
Nuovi tempi di invalidità temporanea
Modifiche anche per quanto riguarda la durata dell’invalidità temporanea, saranno rilasciati verbali di diniego e conferma, a seconda della durata stabilita dal medico. Per questo, vengono installati quattro gruppi di processi:
- Durata inferiore a 5 giorni : sia il giorno della dimissione che quello della dimissione sono stabiliti nello stesso documento. Tuttavia, il paziente andrà al consulto per verificare di essere in grado di ricevere la dimissione medica.
- Tra 5 e 20 giorni : il medico dispone il congedo per malattia in cui indica, con un margine di 7 giorni, una revisione. Dopo il secondo consulto medico, il paziente viene dimesso o successiva revisione (che non deve superare i 14 giorni)
- Tra 31 e 60 giorni : come il precedente, basso e revisione. Se hai bisogno di più consultazioni mediche, non possono essere con una differenza superiore a 28 giorni.
- Più di 61 giorni : come gli altri, ma questa volta non possono essere emesse le successive parti di conferma con una differenza superiore a 35 giorni.